(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del 6 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, sul territorio della Regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 23 agosto 1993, n. 352, e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, al fine di garantire: a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali; b) la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei; c) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.