(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del
                           6 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  presente  legge  disciplina,  sul territorio della Regione
Campania,  la  raccolta  e  la commercializzazione dei funghi epigei,
freschi   e   conservati,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
stabiliti  dalle  leggi  6  dicembre 1991, n. 394, 23 agosto 1993, n.
352, e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, al
fine  di garantire: a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi
agli ecosistemi vegetali;
   b)  la  gestione  economica della raccolta dei funghi commestibili
spontanei;
   c) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.